«Ritengo necessario precisare alcuni elementi essenziali per una corretta rappresentazione dei fatti in merito alla notizia pubblicata lo scorso 7 agosto, nella quale un cittadino denuncia di aver atteso due mesi per una prestazione cardiologica prescritta in Classe Breve, da erogare in 10 giorni. Dalle verifiche effettuate risulta che all’assistito siano state proposte in più occasioni disponibilità per eseguire la prestazione entro i 10 giorni previsti dalla classe di priorità, presso strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti. Tali disponibilità sono state rifiutate perché la richiesta era di effettuare la prestazione esclusivamente presso il presidio ospedaliero di Vasto». Lo afferma il professor Umberto Benedetto, direttore del Dipartimento cuore della Asl Lanciano Vasto Chieti, in merito alla protesta di un cittadino, pubblicata nei giorni scorsi.

«È una circostanza sostanziale che non può essere omessa nel rappresentare la vicenda e che fa la differenza. Il diritto del cittadino, infatti, è quello di ottenere la prestazione nei tempi previsti dalla priorità clinica attraverso la rete di offerta del Servizio Sanitario. La preferenza per una specifica sede di erogazione non può invece tradursi nel diritto a ottenere la prestazione, entro gli stessi tempi, esclusivamente nel presidio prescelto».
«La Asl Lanciano Vasto Chieti è un’unica rete assistenziale, costituita da più ospedali e strutture territoriali. Proprio attraverso questa organizzazione, il Dipartimento Cuore, insieme alla Direzione Aziendale, si è adoperato per garantire ai cittadini l’accesso alle prestazioni nei tempi previsti, utilizzando in maniera integrata le disponibilità presenti nelle diverse sedi aziendali. Comprendiamo la possibile difficoltà di raggiungere una sede diversa da quella di residenza, in determinate condizioni. Anche questa esigenza, tuttavia, può e deve essere affrontata attraverso gli strumenti appropriati, verificando, quando ne ricorrano i presupposti, la possibilità di attivare i servizi territoriali e sociali disponibili per il supporto al trasporto. Non può invece essere considerata indisponibile una prestazione che il Servizio Sanitario ha concretamente offerto nei tempi previsti e che è stata rifiutata per una preferenza relativa alla sede. È quindi fondamentale distinguere tra il caso di un cittadino al quale il Servizio Sanitario non riesca a garantire una prestazione nei tempi stabiliti e quello di un cittadino al quale la prestazione venga tempestivamente offerta ma che scelga di non accettarla. Sono due situazioni profondamente diverse. Ed è di tutta evidenza che l’Azienda non può essere tacciata di inefficienza per questo, perché ha ottemperato agli obblighi di legge e offerto la prestazione nei tempi previsti».









