Ok all’ampliamento della Granito Forte, il Tar: «Comune uscito dal Coasiv, Arap ininfluente»

«Il potere autorizzatorio è ritornato esclusivamente in capo al Comune e laddove nel piano è indicato il Consorzio deve leggersi che la competenza è ormai solo del Comune». È uno dei passaggi fondamentali della sentenza del Tar di Pescara che ha rigettato il ricorso dell’Arap contro Suap, Comune e ministero della Cultura per l’autorizzazione concessa alla Granito Forte di Fresagrandinaria per l’ampliamento dello stabilimento con altre due linee per la produzione di materiale ceramico.

La sentenza pronunciata dalla sezione Prima del Tar di Pescara (presidente Renata Emma Ianigro, consiglieri Massimiliano Balloriani e Silvio Lomazzi) è stata pubblicata lo scorso 28 febbraio.
La vicenda risale allo scorso anno, quando l’azienda – che produce mattonelle occupando circa 200 persone – ottenne l’autorizzazione all’ampliamento. L’Arap presentò il ricorso perché riteneva necessaria anche una propria autorizzazione; ulteriori pratiche e tempo dal costo non indifferente per l’azienda.
Il Comune di Fresagrandinaria, però, è uscito dal Coasiv (ex Consorzio industriale, poi coinfluito nell’Arap) nel 2011. Circostanza decisiva riguardo alla quale i giudici scrivono: «laddove nel piano sono previsti poteri autorizzatori consortili quelli sono cioè da intendere come ritornati al Comune, in quanto si è risolta la sua partecipazione all’esercizio in comune di quei poteri, e con essa la cessione parziale della propria potestà».
In sostanza, l’Arap non può rivendicare la necessità del proprio parere perché il Comune ha risolto la convenzione con l’ex consorzio.

Il Suap non si è costituito in giudizio, mentre il Comune di Fresagrandinaria è stato rappresentato dal legale Andrea Filippini che, soddisfatto dell’esito, spiega a Chiaro Quotidiano: «Tutte le nostre prospettazioni giuridiche sono state accolte e respinte integralmente quelle di Arap. È stata confermata una tesi che noi abbiamo professato sin dall’inizio e cioè che il rapporto tra Comune e Arap fosse un rapporto paritetico avente natura convenzionale. Al venire meno della convenzione, cioè uscendo dal Coasiv è naturale che cessa qualsiasi potestà impositiva di Arap sul Comune e sulle aziende».

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