Dovranno essere rimosse o demolite entro 90 giorni le strutture dello Sporting Club, al Parco Muro delle Lame, realizzate senza le dovute autorizzazioni. Lo stabilisce l’ordinanza numero 17 del 1 febbraio 2023, firmata dal dirigente del 4° Settore Urbanistica e Territorio, Luca Mastrangelo e pubblicata oggi sull’Albo Pretorio del Comune di Vasto. Al centro della questione ci sono l’edificio che ospita la Club House, oggetto di un «ampliamento per una superficie totale di 86,00 mq a fronte dei 22,75 mq previsti dal progetto» e gli interventi di «realizzazione del locale dispensa, dei terrazzamenti, dei percorsi pedonali e della piscina che non erano previsti nella proposta di progetto». Le strutture oggetto di indagine erano state sequestrate a novembre con il provvedimento del procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio mentre era proseguita regolarmente l’attività degli impianti sportivi.
Nell’ordinanza si ricorda che «l’area oggetto dei suddetti interventi edilizi è sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004) ed idrogeologico, in zona classificata nel vigente PAI, come P3 (zona rossa) a pericolosità molto elevata».
Un sopralluogo del 10 agosto 2022 aveva evidenziato «la realizzazione di interventi edilizi in assenza di idoneo titolo abilitativo», in riferimento ad ampliamento della Club House, realizzazione della piscina e degli spazi esterni. Per questo, il 26 agosto, il Comune aveva ordinato di «demolire le abusive strutture edilizie ed a ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni». Gli avvocati della società che ha ottenuto la gestione delle aree comunali del Parco Muro delle Lame, avevano presentato opposizione al provvedimento, producendo una documentazione che non ha trovato accoglimento da parte degli uffici comunali.
L’ordinanza spiega come richiesta di ristrutturazione edilizia con ampliamento del 20% (prevista dal piano attuativo della gestione), aveva avuto «parere contrario da parte dello scrivente ufficio (Urbanistica e Territorio), in quanto i dati metrici previsti in ampliamento (sia della tettoia che della struttura chiusa), erano superiori ai limiti del 20% consentiti dalle vigenti norme nonché nel relativo piano attuativo approvato». Inoltre, nel sopralluogo del 10 agosto 2022, «si rilevarono, oltre all’esistenza dei predetti manufatti, senza alcun titolo abilitativo, anche dimensioni ed ulteriori ampliamenti non contemplati e previsti sia nell’istanza innanzi citata che nel piano attuativo approvato a monte dell’intervento».
Da rimuovere anche la piscina, «che i legali continuano a definire come vasca di contenimento d’acqua equiparabile ad un elemento di arredo», per cui l’ufficio urbanistica «ebbe a diffidare alla realizzazione della stessa con nota PEC del 20/07/2022 prot. 46931, andando a rimarcare una serie di criticità ed incongruenze rilevate nella richiesta stessa, la quale tra l’altro riportava anche misure e dimensioni inferiori a quelle poi rilevate sul posto in sede di sopralluogo (mq. 32,00 dichiarati contro i mq. 50,00 circa misurati). Tale struttura a detta dei legali in tessuto gonfiabile e smontabile, come evidenziato nel verbale di sopralluogo, ha comportato la presumibile esecuzione di basamento e/o platea in calcestruzzo, la cui consistenza non è stato possibile accertarla, in quanto la struttura è stata completamente rivestita con doghe di legno avvitate».
Rispetto alla «tettoia contestata nel verbale di sopralluogo, che a detta dei legali risulta essere quella recuperata e fatiscente che esisteva e che aveva anche dimensioni maggiori, allo scrivente ufficio risulta che la stessa, realizzata dai precedenti gestori del Circolo, era stata costruita senza alcun titolo abilitativo ed inoltre venne stata smontata e rimossa come ampiamente documentato dalle foto scattate prima della presentazione del piano attuativo».
Per questo, il dirigente del 4° settore, ha ordinato alla Società Sporting Club, «di provvedere a proprie cure e spese, ed entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica della presente Ordinanza, alla demolizione/rimozione degli interventi edilizi abusivi».
La società potrà opporsi all’ordinanza con un ricorso al Tar di Pescara, entro un termine di 60 giorni, o, in via alternativa, con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.