Si conclude dopo quasi cinque anni una vicenda che ha tenuto banco per varie stagioni estive a San Salvo Marina, quella dei ricorsi contro gli orari della musica. Le prime puntate della lunga serie di ricorsi e controricorsi risalgono a sette-otto anni fa, quando i proprietari di alcuni appartamenti del complesso residenziale Villaggio Helios si erano rivolti al Tar di Pescara contro l’ordinanza che regolava la musica all’aperto durante l’estate.
Secondo i ricorrenti, le deroghe presenti nell’atto del Comune andavano in contrasto con la relativa legge regionale che regolava orari, decibel e luoghi degli spettacoli all’aperto. Il citato residence si trova a pochi metri di distanza da piazzale Cristoforo Colombo, da sempre al centro dei principali eventi della marina e per i proprietari degli appartamenti c’era un affollamento eccessivo di concerti e spettacoli che tra prove pomeridiane e serate, a causa dell’alto volume, rendeva invivibile quelle case.
Dopo vari annullamenti di ordinanze da parte di Tar e Consiglio di Stato, nel 2019 il Comune promosse un nuovo appello contro l’ultima sentenza del Tar che accoglieva il ricorso presentato da Patrizia Oriente e Federico Liberatore, quest’ultimo amministratore condominiale.
Ieri, 1° luglio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza che scrive la parola fine sull’annosa vicenda accogliendo il ricorso del Comune, all’epoca guidato dalla sindaca Tiziana Magnacca, legittimandone l’interpretazione del regolamento regionale.
«I criteri previsti dalla delibera regionale riguardanti la durata (in termini sia di giorni che di orari limite) degli eventi relativi alle manifestazioni temporanee non avevano natura inderogabile e il regolamento comunale impugnato non si poneva, pertanto, in contrasto con la normativa sovraordinata, pur autorizzando emissioni sonore diverse da quelle indicate ai fini dei limiti massimi previsti dal D.P.C.M. del 1997 – si legge nella sentenza – Viene, quindi, in rilievo l’art. 6 della legge n. 447/1995 che, da un lato, prevede la competenza dei Comuni ad autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (lett. h) e, dall’altro, che successivamente anche che i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza».
Inoltre, la citata delibera della giunta regionale prevede due distinte tabelle: i parametri limite riguardanti i livelli sonori raggiungibili, (che devono essere necessariamente rispettati dai Comuni) e i parametri meramente indicativi che lasciano spazio ai singoli Comuni nella fissazione dei limiti di durata. «Dunque, risulta legittimo l’esercizio del potere derogatorio da parte del Comune di San Salvo, che pure giustifica tale scostamento in ragione della spiccata vocazione turistica del territorio, e fa sempre salvo il rispetto dei limiti massimi di cui al DPCM 14.11.1997 richiamato dal regolamento regionale al di fuori dello svolgimento dei singoli eventi relativi alla manifestazione temporanea».
In conclusione, la Camera di consiglio – composta dal presidente facente funzione Fabio Franconiero, Raffaello Sestini, Sergio Zeuli, Giovanni Tulumello, Ugo De Carlo – ha quindi accolto il ricorso del Comune di San Salvo e ha condannato i ricorrenti (i proprietari delle abitazioni del residence) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio per 5mila euro oltre gli oneri di legge.