Non ci fu sequestro, 37enne condannato per violenza privata ai danni di un 19enne

Non ci fu sequestro di persona, ma violenza privata. Due anni e dieci mesi di reclusione: è la pena cui è stato condannato L.C., 37 anni, di Vasto, che era accusato di aver sequestrato un ragazzo di 19 anni. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Vasto, Stefania Izzi, nella sentenza di primo grado.

Il palazzo di giustizia di Vasto

La vicenda risale all’8 giugno 2022. In base alla ricostruzione dei fatti operata nella fase delle indagini, il 37enne era accusato di aver minacciato il giovane che si era fermato a comprare le sigarette a un distributore automatico. Dopo aver fatto scendere dall’auto le ragazze che viaggiavano insieme al 19enne, l’uomo lo avrebbe costretto ad accompagnarlo in giro a comprare la droga. Gli avrebbe anche preso il cellulare per impedirgli chiedere aiuto. Lo stupefacente sarebbe stato acquistato con 30 euro che l’indagato si sarebbe fatto consegnare dalla vittima. Quando il 19enne è tornato in possesso del suo cellulare, ha chiamato il 112. I carabinieri, in base alla descrizione fornita dal ragazzo, avevano rintracciato l’uomo, che a giugno era stato arrestato e condotto nel carcere di Torre Sinello.

Oggi il processo è giunto a sentenza. La pubblica accusa era rappresentata in aula dalla pm Maria Grazia Marino, la parte civile dall’avvocata Donatella Rizzi, l’imputato difeso dall’avvocato Francesco Bitritto. Riformulato il capo d’imputazione: l’ipotesi di reato è stata derubricata da sequestro di persona alla meno grave violenza privata, oltre alle accuse di estorsione, tentata estorsione e lesioni aggravate. Il giudice ha condannato L.C. a due anni e dieci mesi di reclusione, a 1100 euro di multa e al risarcimento del danno, quantificato in 5mila euro.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Francesco Bitritto, è «parzialmente soddisfatto per la sentenza odierna. Sono state riconosciute le attenuanti generiche, nonchè quella della tenuità del danno. Inoltre, il fatto è stato giuridicamente riqualificato in quello meno grave e durante l’istruttoria è emerso in modo inequivocabile che la persona offesa non aveva alcuna limitazione della propria libertà di movimento. Tuttavia, attendo le motivazioni e valuterò la proposizione dell’appello per dimostrare l’assoluta assenza di costrizione da parte dell’imputato».

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