Per gli investimenti pubblicitari sulla stampa online 75% di credito d’imposta

«Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie». Lo comunica il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

«Si segnala che l’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

Rispetto all’anno 2022, quindi: viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione; non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito www.informazioneeditoria.gov.it, oppure la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il  modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati».

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