Il tribunale di Chieti, sezione Lavoro, ha dato ragione a una pensionata – assistita dell’Inca Cgil Chieti – che si era vista contestare dall’Inps la restituzione di oltre 15mila euro di assegno ordinario di invalidità, ritenuti indebitamente percepiti tra gennaio 2022 e novembre 2024. La donna aveva impugnato la richiesta di recupero dell’Istituto, sostenendo di non aver mai nascosto nulla della propria posizione reddituale.
Il giudice del lavoro, ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando l’inesistenza del diritto dell’Inps a richiedere le somme e condannando l’Istituto sia alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto o versato dalla ricorrente, sia al pagamento delle spese di lite.

Al centro della vicenda, la riliquidazione del trattamento pensionistico comunicata dall’Inps alla donna con lettera del 15 novembre 2024, secondo l’Istituto, per quasi tre anni sarebbero state corrisposte quote di assegno non spettanti, poiché il reddito da lavoro dipendente della pensionata avrebbe superato i limiti previsti dalla legge 335 del 1995 sull’incumulabilità tra assegno di invalidità e redditi da lavoro.
«Il tribunale – spiega l’Inca Cgil Chieti – ha però ricordato come il regime dell’indebito previdenziale segua regole diverse da quelle ordinarie del diritto civile, proprio a tutela dell’affidamento dei pensionati che percepiscono in buona fede prestazioni destinate, come ha più volte affermato anche la Corte costituzionale, al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia. In base alla disciplina degli articoli 52 della legge 88/1989 e 13 della legge 412/1991, l’Inps può chiedere indietro le somme solo se ricorrono contemporaneamente quattro condizioni: un provvedimento formale e definitivo, la sua comunicazione all’interessato, un errore imputabile all’ente, e l’assenza di dolo o di omissioni da parte del percettore».
Nel caso specifico, il giudice ha accertato che tutte le condizioni per l’irripetibilità erano soddisfatte. La pensionata aveva infatti dichiarato il proprio reddito da lavoro dipendente e la sua posizione contributiva era comunque desumibile dall’estratto contributivo e dalle denunce periodiche trasmesse dal datore di lavoro. L’errore, sottolinea la sentenza, era dunque dell’Inps, che ben avrebbe potuto verificare preventivamente la situazione reddituale della richiedente.
«Questa sentenza conferma un principio che tuteliamo ogni giorno nel nostro lavoro di patronato – dice Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil Chieti – Chi dichiara correttamente la propria situazione non può essere chiamato, anni dopo, a restituire somme percepite in buona fede per un errore che non gli appartiene. Troppo spesso vediamo pensionati, magari già in difficoltà economica, ricevere richieste di recupero per importi ingenti e a distanza di anni, senza che l’errore sia in alcun modo loro imputabile. Il nostro patronato continuerà ad assistere gratuitamente chi si trova in situazioni analoghe, perché la verifica della correttezza di queste comunicazioni è un diritto che va difeso caso per caso».
Il sindacato ricorda, inoltre, che «chiunque abbia ricevuto comunicazioni di riliquidazione o richieste di restituzione da parte dell’Inps può rivolgersi agli sportelli del patronato per una verifica gratuita della propria posizione».










