Tar, la sentenza: un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici

Un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici. Lo ha stabilito il Tar di Pescara con la sentenza n. 254/2026 pubblicata ieri con la quale, inoltre, dispone che la Regione può bocciare la domanda solo dimostrando in maniera oggettiva come la sottrazione di un particolare terreno impedisca in concreto il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio.

Il Tar di Pescara

Il caso è quello di una cittadina, assistita dalla Stazione Ornitologica Abruzzese e dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, che ha deciso di contestare davanti ai giudici il diniego regionale.
La vicenda ha origine nel 2021, quando, al momento del varo del piano faunistico venatorio, decine di proprietari – rispondendo a un appello della Soa e di altre associazioni – chiesero alla Regione di vietare l’accesso dei cacciatori sui propri terreni, così come consentito dalla legge. Quasi tutte le richieste vennero respinte, secondo la Soa, «con motivi capziosi, attraverso una interpretazione restrittiva della legge e affermando che in Abruzzo si era già superato il 30% di territorio protetto, limite che secondo gli uffici regionali doveva essere considerato inderogabile».

Gli avvocati Pezone e Simone, soddisfatti, spiegano: «Nel 2021 una prima vittoria, con il Tar che sospendeva la determinazione della regione imponendo all’ente di riesaminare la domanda. La Regione, nonostante la censura, inopinatamente rinnovò con le stesse motivazioni il diniego costringendo la cittadina a presentare un nuovo ricorso. Ieri è arrivata la sentenza di merito che ha bocciato nuovamente la Regione affermando in maniera cristallina due principi di civiltà giuridica. Il primo è che il limite del 30% del territorio regionale sottratto alla caccia è da considerarsi come soglia minima che può essere tranquillamente superata. Il secondo, ancora più rilevante, è che un cittadino può fondare la sua richiesta di divieto di accesso ai cacciatori su motivi etici e morali e la regione per esprimere il diniego è tenuta a dimostrare in maniera dettagliata e oggettiva come la richiesta impedisca il raggiungimento degli obiettivi del Piano faunistico venatorio regionale tenendo appunto in debito conto la rilevanza delle motivazioni di tipo etico alla base della richiesta».

Come si legge nella sentenza, «il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali». Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, essendo l’attività venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi,una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l’accesso al proprio fondoquando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata.

Augusto De Sanctis (Soa) aggiunge: «Ci pareva incredibile che in un terreno si possa vietare l’accesso a chiunque tranne alla categoria privilegiata dei cacciatori, se non costruendo alte recinzioni costosissime quando dovrebbe bastare un semplice cartello. Abbiamo inviato lettere e diffide agli uffici regionali che per l’ennesima volta si sono dimostrati refrattari. Dovrebbero ora chiedere scusa a questa cittadina per averla costretta ad anni di ricorsi per affermare il proprio diritto a non vedere uccidere animali nel proprio terreno e a sentire gli spari rischiando pure la propria incolumità. Questa sentenza avrà un impatto nazionale affermando principi generali a cui le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi; sarà quindi utili per i tanti cittadini che non vogliono veder cacciare sul proprio terreno».

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Comments 1

  1. Nicola Di Nanno says:

    Era ora che qualcosa si muovesse.

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