È illegittima la revoca delle pensioni di inabilità invalidità disposta dall’Inps nei confronti di Romeo Raimondi, commerciante di Palmoli. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di via Bachelet, Aureliano De Luca, che ha condannato l’Istituto nazionale di previdenza sociale al pagamento delle somme arretrate e delle mensilità ancora spettanti.

La vicenda ha origine da provvedimenti adottati negli anni scorsi. La pensione di inabilità civile era stata revocata nel luglio 2007 e, dal 1° gennaio 2011, anche la pensione di invalidità per commercianti. All’epoca, all’interessato era stato riferito che la revoca fosse legata a motivi reddituali.
Assistito dall’avvocato Vincenzo Tana, R.R. ha adito le vie legali. Dalle verifiche, avviate a partire dal 2019, sarebbe invece emerso che la pensione era stata revocata per “cessata invalidità”, circostanza confermata anche in sede civile dall’avvocato dell’Inps. Un dato ritenuto in contrasto con altri atti ufficiali: nel giugno 2019 era stato infatti rilasciato un duplicato del tesserino di esenzione ticket con codice C01 (invalidità civile al 100 per cento) e validità illimitata, mentre nel marzo 2022 la commissione medica di Gissi aveva rilasciato un duplicato del verbale sanitario del 23 gennaio 2006.
Nel giudizio civile, è stato dichiarato illegittimo il verbale che attestava la cessazione dell’invalidità, documento alla base della della revoca dell’assegno di inclusione a partire dall’agosto 2024.
Con sentenza del 10 luglio 2025, il giudice ha quindi riconosciuto l’illegittimità della revoca e ha disposto il pagamento delle mensilità arretrate, oltre al ripristino delle somme dovute.
Sul piano penale, il 28 gennaio il gip dovrà esprimersi sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nei confronti di alcuni medici Asl e di un dirigente dell’Inps. Nella stessa data sarà discussa anche la richiesta di rinvio a giudizio per calunnia nei confronti di R,R., che si era autodenunciato dopo le ripetute archiviazioni, affermando di volersi assumere la responsabilità se i fatti da lui riferiti non fossero stati ritenuti veri dall’autorità giudiziaria. Intanto, in sede civile, il tribunale di Vasto gli ha dato ragione.











