Dopo un ulteriore slittamento di alcune ore, il consiglio regionale ha approvato questo pomeriggio, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, il progetto di legge che individua aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile. In base a tale classificazione, i progetti seguiranno iter semplificati, ordinari o non potranno presentarsi per alcune zone.

L’Abruzzo è la terza regione in Italia ad approvare questo tipo di norma in vista dell’obiettivo dei 2 GW aggiuntivi rispetto al 2020 da installare entro il 2030 così suddivisi nelle annualità: 640 MW (2025); 860 MW (2026); 1.086 MW (2027); 1.350 MW (2028); 1.648 MW (2029); 2.092 MW (2030).

La seduta di oggi è arrivata dopo un lungo iter che ha visto l’audizione di oltre 60 soggetti – tra amministratori comunali e di altri enti, rappresentanti di comitati, associazioni e ditte del settore energetico – e che non ha mancato di far registrare momenti di forte tensione considerati l’importante tema e gli investimenti in ballo.
Dove sarà permesso realizzare gli impianti
La legge regionale individua come aree idonee: i siti dove già insistono impianti della stessa fonte per interventi di rifacimento, modifica, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al venti per cento; le aree dei siti oggetto di bonifica individuate dalle norme in materia ambientale; le cave e le miniere ripristinate;
le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate oppure in condizioni di degrado ambientale e porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Sono, inoltre, definite idonee: le zone classificate agricole, con moduli collocati a terra per i soli impianti fotovoltaici; cave già oggetto di ripristino ambientale nonché discariche o lotti di discarica chiusi oppure ripristinati, con obbligo di ripristino in capo al titolare dell’impianto; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali.

Sono infine individuate idonee anche: le aree classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di biometano, a non più di 500 metri di distanza da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale; in assenza di vincoli, ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti; le aree agricole entro 300 metri dal ciglio della strada dai raccordi autostradali e superstrade.
Confermato quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW a servizio delle Comunità energetiche o per autoconsumo. Pannelli solari si potranno installare anche su coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e residenziali; aree adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale.
In tutti questi casi, quindi, si applicano procedure autorizzative semplificate ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Dove non si potranno realizzare
Sono invece individuate come non idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, le aree incluse nella Rete Natura 2000; le aree naturali protette; le aree protette regionali, le aree definite ‘bosco’ e le aree agricole che hanno usufruito di contributi pubblici fino a che non siano decorsi i termini degli impegni assunti; le aree agricole con colture permanenti quali vigneti, ad esclusione di quelli dedicati all’autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti «questi ultimi con densità superiore a 100 piante per ettaro e una superficie superiore a 5mila metri quadrati»; e tutta l’area del Fucino.