Si complica la strada per arrivare a una definizione delle zone che possono ospitare impianti per la produzione di energia alternativa. Ieri, 14 novembre, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare un passaggio del decreto ministeriale “Aree idonee”. Parliamo dell’atto emanato il 21 giugno scorso che obbliga le Regioni a individuare in 180 giorni (quindi entro la fine dell’anno) le aree idonee a ospitare torri eoliche, pannelli fotovoltaici ecc. per produrre la quota stabilita (2 GW all’anno entro il 2030 nel caso dell’Abruzzo).
L’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato riguarda l’articolo 7, comma 2 lettera c che dà alle Regioni la «possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto» o di non farlo. Questo vuol dire, cioè, che con l’atto che le Regioni dovranno approvare entro la fine dell’anno si possono definire paletti più restrittivi rispetto a quanto già stabilito dalla legge citata. Circostanza che, secondo i ricorrenti, stopperebbe impianti anche già autorizzati.
Tale norma è stata impugnata con un ricorso da alcune grandi società energetiche, tra le quali Erg e Iberdrola. Il ricorso ora dovrà essere discusso nel merito davanti al Tar del Lazio il 5 febbraio 2025, fino a quel momento, quindi, sono sospesi gli effetti dei provvedimenti già adottati (come in Sardegna) e di quelli analoghi che le Regioni si preparavano a votare sulla scorta del decreto del 21 giugno.