È in corso da ieri nella Corte d’Appello dell’Aquila la fase di controllo e verifica che certificherà il risultato delle elezioni. Si procederà quindi nei prossimi giorni alla proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali eletti. Sono 66 le schede contestate per le quali andrà verificata la validità e l’eventuale assegnazione corretta del voto. Nel 2019 il verbale di accertamento degli eletti, che chiude le operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale, è stato trasmesso al consiglio 13 giorni dopo la data del voto.
Durante questa fase, vige la regola della “prorogatio”, prevista dalla Statuto e dalle legge elettorale regionale, che proroga i poteri del precedente consiglio fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti. Il regolamento interno per i lavori del consiglio regionale fissa i limiti dell’esercizio di tale potere e prevede che l’assemblea possa intervenire solo in funzione degli «impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell’urgenza e necessità».
La prima seduta dell’assemblea e l’elezione dell’ufficio di Presidenza
La prima seduta del consiglio regionale si terrà tra il decimo e il ventesimo giorno dalla proclamazione dell’ultimo degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano tra gli eletti. Durante la prima riunione dell’assemblea legislativa viene costituito l’ufficio di Presidenza, formato da presidente, due vicepresidenti e due consiglieri segretari. Secondo il regolamento, «l’elezione del presidente avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea». «Eletto il Presidente, il consiglio procede all’elezione a scrutinio segreto dei due vicepresidenti e dei due segretari con votazioni separate. Per garantire la rappresentanza delle opposizioni, il presidente sospende la seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di raggiungere un’intesa, il cui esito è riferito al presidente da un portavoce individuato dalle stesse opposizioni. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età». Dopo l’elezione dell’ufficio, il presidente della giunta espone il programma di governo e il consiglio regionale ne prende atto.
Gli assessori e il sottosegretario
Il presidente della giunta, entro 15 giorni dalla sua proclamazione, nomina gli assessori e il vicepresidente dandone comunicazione al consiglio. Un assessore sui sei totali previsti per la composizione della giunta, può essere scelto dal presidente tra cittadini esterni al consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
Inoltre, nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto, nella formazione dell’organo giuntale va assicurato il rispetto della rappresentanza di genere. Ulteriore facoltà concessa al presidente è quella della nomina di un sottosegretario alla presidenza della giunta, indicato tra i componenti eletti dell’assemblea legislativa. Il sottosegretario partecipa alle sedute della giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto; può essere incaricato dal presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della giunta regionale.