Un’attività commerciale e una di ristorazione dovranno rimuovere le strutture ritenute abusive realizzate nelle aree condominiali inizialmente destinate a parcheggio in via Vespucci a San Salvo Marina. È quanto stabilito dalle sentenze del Tar di Pescara del 27 ottobre e pubblicate il 7 novembre in merito a due ricorsi presentati dalle attività nei confronti degli atti del Comune di San Salvo.
La vicenda risale al 2022, quando il Comune ha emesso gli ordini di demolizione riguardanti l’apposizione di pergotende amovibili chiuse sui vari lati e arredate all’interno con tavoli e sedie a servizio delle attività commerciali (riguardanti anche attività che non hanno presentato ricorso).
In uno dei due casi, riguardante un’attività di ristorazione, si legge nel dispositivo della sentenza, che l’intervento ha portato alla «modifica della destinazione d’uso di una parte dell’area condominiale destinata all’assolvimento della superficie parcheggio delle attività commerciali poste al piano terra del fabbricato, così come previsto dall’art.5 1 lett. B delle N T.A. del Comune di San Salvo, mediante la collocazione di una struttura dehors con al suo interno arredi (tavoli e sedie) a servizio dell’attività commerciale».
Nel caso dell’attività commerciale (in cui il dehor è stato pavimentato), l’intervento «senza alcun dubbio non rientrante tra quelli di edilizia libera» avrebbe avuto bisogno dell’autorizzazione paesaggistica in quanto compreso nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia; circostanza questa che rende irrilevante anche un eventuale accordo con il condominio sulla concessione dell’area inizialmente destinata a parcheggio.
Tra le contestazioni presentate in questo ricorso, i legali della società hanno citato la presenza nella stessa zona di altri interventi non sanzionati. A questa contestazione il collegio giudicante del tribunale amministrativo (per entrambi i casi formato dal presidente Paolo Passoni, dal consigliere Massimiliano Ballorani e dall’estensore Silvio Lomazzi) replicano: «Sull’asserita disparità di trattamento con altre strutture similari, non sanzionate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, appare generica e che in ogni caso detta censura non può essere utilmente invocata, giacché la presenza in zona di eventuali altri analoghi abusi non vale per ciò solo a legittimare quello riferito al ricorrente, ma vincola di contro l’amministrazione ad estendere il proprio operato di verifica al fine di reprimere eventuali ulteriori irregolarità».