L’assenza di formazione o aggiornamento professionale dell’amministratore di condominio impone la revoca dell’incarico. Lo ha stabilito il Tribunale di Vasto che in una sentenza del 12 dicembre, la numero 445, ha revocato l’incarico a un operatore del settore per violazione degli obblighi sanciti dall’articolo 71 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che prescrive l’obbligo di formazione professionale continua. Chi non assolve a questo specifico dovere compie un’irregolarità insanabile, tale da legittimare il venir meno del mandato di gestione dell’immobile e di attuazione delle delibere dell’assemblea conominiale.
Lo stesso articolo prevede i necessari requisiti di onorabilità e professionalità, tra cui il diploma di scuola secondaria di secondo grado, un corso di formazione, della durata di un anno, indispensabile per accedere alla professione, ma anche periodici corsi di aggiornamento.
Nel caso specifico, su ricorso presentato da un condominio, il Tribunale ha accertato che l’amministratore non aveva assolto agli obblighi previsti dalla norma del codice civile in materia di formazione iniziale e successiva.
La corte, composta dal presidente Fabrizio Pasquale e dai giudici a latere Silvia Lubrano ed Elisa Ciabattoni, ha quindi decretato la revoca dall’incarico di amministratore di condominio.